Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST)
Le funzioni ed i compiti del RLS e dell’RLST sono riportati nell'art. 50 del D.Lgs. 81/2008:
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è una figura obbligatoria in tutte le imprese con dipendenti. Nelle imprese artigiane fino a 15 dipendenti della provincia di Bolzano (e in regola con la contribuzione a EBNA) questa figura è sostituita dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST), fatta eccezione per quelle dove già prima dell’agosto 2015 l’RLS aziendale era stato eletto e/o rieletto.
Nelle imprese artigiane con più di 15 dipendenti, gli RLST sono operativi solo nel caso non sia stato eletto un RLS aziendale.
L’RLST, come l’RLS, è una figura intermedia di raccordo tra datore di lavoro e lavoratori, con la funzione di facilitare il flusso informativo aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- Accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni (nel caso del RLST, solo dietro appuntamento, con eccezione dei casi urgenti di imminente pericolo)
- È consultato in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione all’interno dell’azienda
- È consultato sulla designazione di: RSPP, ASPP, Medico Competente, Addetti aziendali alla gestione incendi ed emergenze, Addetti aziendali al primo soccorso
- È consultato in merito all’organizzazione di tutta la formazione dei lavoratori, di cui all'art. 37 del D.Lgs. 81/2008
- Riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione ed agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali
- Riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza
- Riceve una formazione adeguata (che nel caso del RLST non deve essere svolte sotto la responsabilità del datore di lavoro)
- Promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare i lavoratori
- Formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è di norma sentito
- Partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/2008
- Fa proposte in merito alle attività di prevenzione
- Avverte i responsabili dell’azienda, o il proprio superiore diretto, dei rischi individuati nel corso della propria attività
- Può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
La rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza territoriale, pur rientrando nell’ambito del sistema generale di rappresentanza dei lavoratori, è incompatibile con l’esercizio di altre funzioni sindacali operative. L’RLST è tenuto al segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza nell’esercizio delle funzioni.
Nella Provincia Autonoma di Bolzano il servizio di RLST è attivo da aprile 2016. Il servizio viene offerto senza costi aggiuntivi a tutte le aziende iscritte all’Ente Bilaterale Artigiano (EBA). Per il finanziamento dell’attività dei RLST le imprese aderenti versano una quota, già ricompresa nel versamento all’Ente Bilaterale Artigiano (EBA-BKH).
Dal 1° giugno 2022 sono tre i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) operativi per le imprese artigiane dell'Alto Adige:
RLST Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
+39 348 3715685
julia.bergmeister@ebsa-bksh.it
RLST Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
+39 346 5346966
saamia.khalid@ebsa-bksh.it
RLST Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
+39 348 2387596
matteo.valentinelli@ebsa-bksh.it